ORDINANZA N. X del 27/02/2018
Vista l'ordinanza del Presidente del Consigli odei Ministri del 28 agosto 2007, n. 3606,
recante "Disposizioni urgenti di Protezione Civile dirette a fronteggiare lo stato di
emergenza in atto nel territorio della Regione Calabria in relazione ad eventi calamitosi
dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione".
Visto il Piano Comunale di Emergenza riguardante il rischi odi incendi di interfaccia,
approvato con Delibera di C.C. n°18 del 30/05/2008, inerente, tra l'altro l'attività di
prevenzione degli incendi;
Vista l'Ordinanza n. 3680 del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 giugno 2008,
"Disposizioni urgenti di Protezione Civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza
dovuto alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione in atto nei territori delle
regioni dell'Italia centro-meridionale".
Considerato che nella stagione estiva i terreni incolti, per le particolari condizioni
meteorologiche, sono spesso interessati da fenomeni di combustione ed incendi, che
potrebbero causare notevoli rischi per l'incolumità della popolazione, dei beni e del
patrimonio agro-forestale;
Ritenuto che la pulizia dei terreni prima della stagione estiva costituisce fondamentale
attività di prevenzione dei fenomeni di autocombustione ed incendio;
Considerato che non tutti i proprietari ed i conduttori di terreni prospicienti aree
pubbliche o di pubblico passaggio provvedono ad una adeguata manutenzione del verde,
dei canali di scolo delle acque meteoriche nei propri fondi, determinando il rischio
potenziale di ostruzione dei canali di scolo, tracimazione delle acque e/o situazioni di
rischio igienico dovute al ristagno delle stesse;
Dato Atto che la presenza di terreni può dare origine all'accumulo di rifiuti ed alla
proliferazione di ratti e rettili;
Ritenuto pertanto necessari adottare opportuni provvedimenti per prevenire potenziali
situazioni di pericolo e di danno alla salute pubblica, oltre che di pregiudizio all'immagine
ed al decoro cittadino;
Visto l'art. 29 del Codice della Strada 30/04/1992, n° 285 e successive modificazioni;
Visto l'art.15 del D.Lgs. Lgt. 1 Settembre 1918 n°1446;
Visto l'art.1 del D. Lgs. n° 112 del 31/03/1998;
Visto il D. Lgs. 267/2000, in particolare gli art. 50 e 54;
Vista la Legge 21 Novembre 2000, n° 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
Vista la Legge Regionale 22 Dicembre 2017, n°51 " Norme di attuazione della legge 21
novembre 2000, n. 353(Legge quadro in materia di incendi boschivi)".
O R D I N A
ai proprietari, conduttori e fittuari di terreni incolti e/o tenuti a pascolo, limitrofi ai
fabbricati, alle linee ferroviarie ed alle strade Interpoderali, Vicinali, Comunali,
Provinciali e Statali, presenti sul Territorio Comunale, di:
provvedere (a proprie spese) alla pulizia dei terreni, previa falciatura della
vegetazione cespugliosa e di quant'altro potrebbe essere infiammabile, al fine di
scagionare possibili rischi per la popolazione, per i beni e per le infrastrutture
esposte, verificando inoltre che sia garantita la corretta visibilità della segnaletica
stradale;
provvedere (a proprie spese) allo spurgo e pulizia dei fossi e rispettivi argini e
dei canali di scolo delle acque meteoriche, così da favorire il regolare deflusso
delle stesse e la loro immissione nei fossi e/o scarichi principali;
Di provvedere ad effettuare tale pulizia per un raggio di 50 metri da tutti i fabbricati e
dalle infrastrutture esistenti; in particolare gli interessati dovranno pulire il proprio
fondo, o corte o giardino posti in prossimità di strade, nonchè di fabbricati residenziali,
rurali, industriali, commerciali ed artigianali in genere.
Lungo i confini dei fondi privati dovranno essere realizzate delle opportune fasce
tagliafuoco, in modo che possano rallentare e fare da freno alla propagazione degli
incendi, tali fasce dovranno avere delle dimensioni non inferiori ai metri 30.
È vietato gettare fiammiferi, sigarette e qualunque altra cosa che potrebbe innescare il
fuoco lungo le strade, nei boschi, nei campi e nei giardini in genere.
Le operazioni di accensione di eventuali fuochi, nel periodo compreso dal 01 giugno ed
il 30 Settembre di ogni anno, dovranno essere eseguiti solo ed esclusivamente previa
autorizzazione e disposizioni dettate dal Comando Regione Carabinieri Forestale
Calabria; dovranno comunque essere eseguite nelle prime ore del mattino e sorvegliati
fino al completo spegnimento, inoltre, tali operazioni dovranno essere sospese nei giorni
ventosi.
Di provvedere a segnalare le situazioni di propagazione degli incendi che si possano
manifestare ai limitrofi terreni, fondi, cortili, giardini, ecc. al fine di adottare misure
precauzionali a salvaguardia della pubblica e privata incolumità.
A seguito delle gravi situazioni di rischio verificatesi nel corso del 2017, la pulizia dei
terreni sovraesposti dovrà essere completata su tutto il territorio comunale entro il 31
maggio di ogni anno; a far data dal 1 giugno di ogni anno gli uffici preposti
effettueranno sopralluoghi su tutto il territorio comunale ed eleveranno apposita
sanzione per come previsto nella presente ordinanza.
La pulizia a seguito di apposita sanzione elevata, non determinerà l'annullamento della
stessa sanzione, ma eviterà ai proprietari ulteriori spese inerenti la pulizia dei fondi ad
opera di personale comunale o mediante ditte del settore reperite a mezzo di cottimo
fiduciario.
RENDE NOTO
Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, ed all'art. 5, terzo comma, della Legge 7 Agosto 1990,
n°241 avverte: responsabile del procedimento è il Geom. Claudio Spizzirri,
Responsabile dell'Ufficio Protezione Civile del Comune di Montalto Uffugo.
AVVERTE
Che a tutti i proprietari e/o possessori a qualsiasi titolo di terreni che saranno ritenuti
responsabili dei danni che si verificassero per la loro negligenza e per inosservanza della
suddetta ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative da € 300 ad € 1.200
oltre alla denuncia all'Autorità Giudiziaria
DISPONE
Di demandare all'Ufficio Comunale di Protezione Civile del comune di Montalto Uffugo,
previa raccolta delle segnalazioni pervenute sul punto, all'individuazione catastale dei
terreni, fossi e scoli necessitanti della pulizia di cui in premessa ed alle Forze dell'Ordine,
al Comando di Polizia Municipale che vigilino sul rispetto della presente Ordinanza e
procedano all'applicazione delle relative sanzioni nell'ipotesi di inosservanza.
Che la presente ordinanza venga resa nota ai destinatari mediante pubblicazione all'Albo
Pretorio Comunale ed alla sezione Avvisi del Sito internet istituzionale e venga trasmessa
a:
- Prefettura di Cosenza;
- Comando Regione Carabinieri Forestale Calabria;
- Corpo di Polizia Municipale;
ciascuno per le rispettive competenze.
La presente Ordinanza abroga le precedenti emanate in materia.
Avverso al presente provvedimento è ammesso riscorso al T.A.R. della Calabria entro il
termine di gg. 60, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di gg.
120, decorrenti
dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.
Dalla Residenza Municipale, 27/02/2018
Il Sindaco
F.to AVV. PIETRO CARACCIOLO